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Riqualificazione energetica (detrazione 55%)
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Lunedì 11 Maggio 2009 16:51

 

L'Agenzia delle entrate ha approvato il modello (modello, istruzioni) di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008).
Si rammenta che la detrazione del 55% è riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

I contrubuenti dovranno utilizzare il modello qualora intendano fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare:

  • le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
  • le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Ne deriva che le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.


La comunicazione non dovrà essere inviata nei seguenti casi:

  • lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta,
  • periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.

 

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, sono invitati a trasmettere la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

Nota: contribuenti che desiderano avvalersi della detrazione devono inviare all’ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Ultimo aggiornamento Sabato 03 Settembre 2011 16:18
 
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