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L’art. 27 del Dl 98/2011 ha introdotto, a partire dal 2012, significative novità per i "contribuenti minimi".
Le nuove disposizioni puntano a favorire la costituzione di nuove imprese da parte soprattutto di giovani e di coloro che perdono il lavoro, prevedono che:
- possono accedere al regime (introdotto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007) le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa e che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione ovvero che hanno iniziato un’attività dopo il 2007
- Il regime agevolato può essere adottato solo per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi.
In sede di conversione del decreto 98, la legge 111/2011 ha poi previsto che si potrà fruire del regime agevolato anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma, comunque, non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Sono inoltre stabilite ulteriori limitazioni, riferibili all’attività esercitata nel periodo precedente l’adesione al regime dei minimi, similari a quelle previste a oggi per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000). Cioè a dire, il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, né può proseguire altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Possono, invece, applicare il regime semplificato i contribuenti che precedentemente hanno svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Non è consentito, ai fini dell’accesso al regime agevolato, la prosecuzione di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, se nell’ultimo periodo d’imposta sono stati realizzati ricavi superiori a 30mila euro. A fronte di queste maggiori restrizioni per l’accesso al regime, la manovra correttiva prevede un sostanziale vantaggio riguardo il livello di tassazione dei redditi conseguiti. L’imposta, sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionale e comunale, è stata infatti ridotta dal 20 al 5 per cento. Restano, inoltre, confermate l’esenzione dall’Irap, la non applicazione dell’Iva e le agevolazioni contabili. Un’ulteriore agevolazione riguarda la possibilità, per l’anno in cui si accede al regime dei contribuenti minimi, di calcolare l’acconto Irpef senza considerare il reddito derivante dall’attività professionale o di impresa. E’ inoltre prevista una regolamentazione ad hoc nei confronti di coloro che, per effetto delle precitate limitazioni, fuoriescono dal regime dei “minimi” ovvero non potranno più accedervi. Si tratta delle persone fisiche che dispongono esclusivamente delle caratteristiche previste dai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 244/2007, ovvero di coloro che: • non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto • sono residenti nel territorio dello Stato • non esercitano specifiche attività previste dalla norma (cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi) • non partecipano a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale
• nell’anno solare precedente: • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30mila euro • non hanno effettuato cessioni all’esportazione • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori • nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, per un ammontare complessivo superiore a 15mila euro. Questi contribuenti, che presentano solo le caratteristiche dei “minimi” ante riforma, pur perdendo l’agevolazione riguardante l’imposizione sostitutiva del 5% e dovendo addebitare in fattura l’Iva, ai sensi del comma 3 dell’articolo 27 del Dl 98/2011, sono esentati dall’Irap e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini Iva.
Fonte: Fisco Oggi
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