| Cambio del luogo di tenuta delle scritture contabili |
| Mercoledì 29 Giugno 2011 09:54 |
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Non spetta al vecchio depositario dei libri contabili segnalare all'Agenzia delle Entrate la modifica del luogo di conservazione degli stessi, ma al contribuente. Il vecchio depositatio può presentare i modelli di "variazione dati" (AA7 e AA9) solo in presenza di apposita delega. Chiarimenti sulle modalità di comunicazione delle variazioni del luogo di custodia delle scritture contabili sono fornite con la risoluzione n. 65/E del 14 giugno 2011. La dichiarazione di inizio o cessazione attività e la comunicazione della variazione dei dati (modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e AA9/10 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) è a carico dell'imprenditore con le seguenti modalità:
Il documento di prassi in esame chiarisce che, in caso di variazione del luogo in cui sono conservati i libri contabili, il modello può essere presentato o trasmesso telematicamente anche dal depositario delle scritture, ma solo su espressa delega dell'imprenditore. In assenza di uno specifico mandato, spetta al titolare dell'impresa comunicare all'Agenzia delle Entrate l'aggiornamento dei dati. Il depositario, interessato al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione, può chiedere al contribuente una prova dell'invio del modello di variazione dei dati. In mancanza di tale conferma, comunica all'Agenzia la risoluzione del rapporto di deposito presentando una copia del verbale di consegna delle scritture. Il mancato invio da parte del contribuente della variazione del luogo di tenuta dei libri contabili comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
Fonte: Fisco Oggi |
| Ultimo aggiornamento Sabato 03 Settembre 2011 19:57 |