| PUGLIA: Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per le piccole imprese turistiche |
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| Omesso versamento delle ritenute |
| Lunedì 23 Maggio 2011 07:24 |
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In caso di mancato versamento delle ritenute d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è il lavoratere contribuente. Questo è quanto ha affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9867 del 5 maggio 2010. L'obbligo di effettuare la ritenuta diretta ha quale scopo sia quello di agevolare la riscossione, sia di accertare gli obblighi del percettore di reddito. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, l'intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del contribuente. Sullo stesso, infatti, incorre l'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta che concorrono alla formazione della base imponibile sulla quale sarà calcolata l'imposta dovuta. Pertano, qualora la ritenuta non sia stata operata dal sostituto su emolumenti che costituiscono componente di reddito, il percettore deve ovviare all'omissione dichiarando i proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi stessi hanno concorso. In conclusione, in contribuente non è esonerato dagli obblighi fiscali, sulla base del solo fatto che l'obbligo primario sia quello del sostituto d'imposta.
A cura della radazione di GVF |
| Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Settembre 2011 10:58 |