| PUGLIA: Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per le piccole imprese turistiche |
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| Il nuovo apprendistato |
| Martedì 17 Maggio 2011 10:57 |
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Lo schema del Testo unico approvato lo scorso giovedì dal Consiglio dei Ministri definisce l'apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani. Riconosce alle imprese forti sgravi contributivi (all'apprendista si applica un'aliquota contributiva del 10%), è a tempo indeterminato, pur essendo flessibile. Al termine del periodo di formazione sarà l'impresa a decidere se recedere (senza motivazione alcuna) o meno dal contratto di lavoro.
Le tipologie di contratto sono le seguenti:
La sanzione non si applica qualora il mancato svolgimento della formazione non dipendesse dal datore di lavoro (es.: la formazione regionale non erogata). Nel caso in cui la formazione sia erogata, ma con la violazione di alcune norme previste dai contratti collettivi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 100 a 600 euro per ogni violazione commessa (le recidive sono maggiorate). Secondo le regole generali, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo, il dipendente può chiedere al datore di lavoro la trasformazione del contratto di apprendistato in un contratto ordinario. In questo caso la possibilità di esercitare il diritto di recesso alla fine del periodo formativo da parte del datore di lavoro viene meno.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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| Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Settembre 2011 13:41 |