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Il nuovo apprendistato
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Martedì 17 Maggio 2011 10:57

Lo schema del Testo unico approvato lo scorso giovedì dal Consiglio dei Ministri definisce l'apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani. Riconosce alle imprese forti sgravi contributivi (all'apprendista si applica un'aliquota contributiva del 10%), è a tempo indeterminato, pur essendo flessibile. Al termine del periodo di formazione sarà l'impresa a decidere se recedere (senza motivazione alcuna) o meno dal contratto di lavoro.

 

Le tipologie di contratto sono le seguenti:

  1. Contratto di "apprendistato per la qualifica professionale". Contratto dedicato ai minori che sono usciti dalla scuola Possibilità di seguire attività formative definite - sottoscritte con intese dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni - in alternanza con attività lavorative.
  2. Contratto di "apprendistato professionalizzante", per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29. Possibilità di svolgere l'attività lavorativa formativa all'interno dell'azienda, secondo le regole previste dal contratto collettivo. Oltre al precitato periodo di formazione, il lavoratore deve seguire corsi regionali della durata massima di 40 ore nel primo anno e di 26 nel secondo.

  3. Contratto di "alta formazione e ricerca", per i giovani che:
    -  devono conseguire un titolo di studio secondario;
    -  stanno svolgendo gli studi universitari, un master, un dottorato di ricerca, oppire che stanno svolgendo un periodo di pratica presso gli studi professionali.
    In una di queste ipotesi, la formazione deve svolgersi secondo quanto stabilito dalle Regioni o, in mancanza, da apposite intese raggiunte dai singoli datori di lavoro con le istituzioni universitarie.


Per ovviare al fatto che i datori di lavoro fruiscano dei benefici contributivi senza svolgere alcuna formazione a favore dei giovani apprendisti, il Testo Unico prevede sanzioni economiche piuttosto pesanti. Il datore di lavoro dovrà "restituire" la differenza tra l'aliquota agevolata e l'aliquota dovuta per l'assunzione con un normale contratto di lavoro subordinato, moltiplicata per due.  

La sanzione non si applica qualora il mancato svolgimento della formazione non dipendesse dal datore di lavoro (es.: la formazione regionale non erogata).

Nel caso in cui la formazione sia erogata, ma con la violazione di alcune norme previste dai contratti collettivi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 100 a 600 euro per ogni violazione commessa (le recidive sono maggiorate).

Secondo le regole generali, in caso di inadempimento dell'obbligo formativo, il dipendente può chiedere al datore di lavoro la trasformazione del contratto di apprendistato in un contratto ordinario. In questo caso la possibilità di esercitare il diritto di recesso alla fine del periodo formativo da parte del datore di lavoro viene meno.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Settembre 2011 13:41
 
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