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Dopo avere recepito con D.M. 18 aprile 2005 la raccomandazione Ce del 6/5/2005, il Ministero delle attività produttive ha fornito una nuova definizione di PMI. Inoltre, dal 18 gennaio 2005 è stata introdotta la definizione di micro-impresa, ed è stato in parte modificato il concetto di «indipendenza» del soggetto beneficiario La definizione introduce dunque tre diverse categorie di imprese, ciascuna delle quali corrisponde a un tipo di rapporto che si può stabilire tra imprese. In generale, la maggior parte delle PMI sono autonome poiché o sono completamente indipendenti o hanno una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese. Quando la partecipazione non supera il 50%, si considera che il rapporto è tra imprese associate. Al di sopra di questo tetto, le imprese sono collegate. I “valori” dell’impresa sono definiti in base ai seguenti tre criteri: • forza lavoro effettiva, • fatturato annuo, • totale di bilancio annuo. È opportuno notare che, mentre è obbligatorio rispettare le soglie relative agli “effettivi” (forza lavoro), una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. In altri termini, il criterio del fatturato e il criterio del totale di bilancio non devono essere soddisfatti entrambi. Sono definite “Medie Imprese” quelle imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro. Le”Piccole Imprese” sono definite come imprese che impiegano meno di 50 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 10 milioni di euro. Infine, le “Microimprese” sono definite come imprese che impiegano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 2 milioni di euro.
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