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AIUTI "DE MINIMIS" - REGOLAMENTO CE N. 1998/2006
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Martedì 30 Giugno 2009 09:33

E’ operativo dal 1° gennaio 2007 il nuovo regolamento sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetti “de minimis”, tra i quali rientrano gli aiuti che lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono concedere alle imprese nel limite di determinati massimali che la Commissione considera inidonei ad avere un’incidenza distorsiva sul mercato e che quindi sono esonerati da alcuni vincoli a cui sono soggetti aiuti di importo maggiore.

L’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” di cui un’impresa può beneficiare nell’arco di tre esercizi finanziari è di Euro 200.000.

Per le imprese appartenenti al settore del trasporto su strada tale massimale è previsto in Euro 100.000 sempre nell’arco di tre esercizi finanziari.

Quindi prima di ottenere un’agevolazione “de minimis” un’impresa deve verificare retroattivamente se nei due esercizi finanziari precedenti ed in quello in corso abbia o meno beneficiato di altri aiuti “de minimis”; in caso positivo dovrà sommare gli aiuti ricevuti e verificare di non superare i suddetti massimali.

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti aiuti:

  • aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  • aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
  • aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei seguenti casi:
    • quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    • quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • aiuti ad attività condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d’importazione;
  • aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
  • aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  • aiuti a imprese in difficoltà.

 

 
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